L'ASSOCIAZIONE
STATUTO Della "ASSOCIAZIONE GENITORI GIOVANI DIABETICI VENEZIA - ONLUS"
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
1. E' costituita l'Associazione di volontariato, ai sensi della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, denominata: "ASSOCIAZIONE GENITORI GIOVANI DIABETICI VENEZIA -ONLUS", o, in forma abbreviata "A. G. G. D. VENEZIA ONLUS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
2. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'associazione ha sede in Venezia - Mestre - Via Duca d'Aosta, 33. La sede può essere modificata con deliberazione dell'assemblea degli associati.
4. L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto stabilito dall'art. 27 del Codice Civile.
ART. 2
(Statuto)
1. L'associazione di volontariato "A. G. G. D. VENEZIA ONLUS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento d'esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
ART. 4
(Modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, adottata con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
ART. 6
(Scopi e finalità)
1. L' associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria attraverso la promozione della salute e della riabilitazione sociale dei giovani diabetici, offrendo assistenza ai soggetti nei momenti di necessità e disagio, sia fisico sia psicologico, attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone affette da diabete giovanile.
2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:
a) offrire assistenza materiale e morale ai giovani diabetici sia nelle proprie famiglie sia nelle strutture sanitarie;
b) promuovere e sviluppare con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile, al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace;
c) conoscere e gestire in maniera ottimale questa condizione di vita;
d) realizzare un sereno e proficuo rapporto con i servizi sanitari;
e) attuare un'integrazione funzionale tra utenti, medici di base e servizi sanitari;
f) sostenere e sviluppare iniziative per garantire adeguate forme di assistenza e di tutela a favore dei giovani diabetici e delle loro famiglie, anche attraverso la sensibilizzazione di organismi politici, sociali e sanitari;
g) realizzare momenti formativi ed educativi per i giovani diabetici e le loro famiglie; favorire e promuovere la solidarietà tra le stesse;
h) promuovere iniziative educative rivolte a giovani diabetici nella scuola, nello sport, nel lavoro;
i) sostenere la ricerca scientifica nel campo del diabete giovanile, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per ricercatori;
j) favorire la partecipazione attiva del giovane diabetico alla gestione del suo stato di salute;
k) promuovere incontri con gruppi di giovani diabetici;
l) stimolare attività culturali, sociali, sportive, ricreative e ludiche atte a migliorare la qualità di vita del giovane diabetico;
m) sensibilizzare l'opinione pubblica ad una corretta ed esatta educazione alimentare;
n) sviluppare il collegamento e la collaborazione con altre realtà associative, anche a livello regionale e nazionale.
3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla L. n. 266/91 e dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'associazione di volontariato opera nel territorio della provincia di Venezia.
6. L'associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni o Federazioni operanti nel territorio nazionale, aventi scopi analoghi o affini.
ART. 7
(Ammissione)
1. Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e, mossi da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 8
(Diritti e doveri degli aderenti)
1. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati esclusivamente delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea.
6. Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.
ART. 9
(Esclusione)
1. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione dietro proposta del Consiglio Direttivo.
2. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, con possibilità per l'escluso di proporre appello al Giudice Ordinario.
3. La qualità di associato si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
ART. 10
(Gli organi sociali)
1. Sono organi dell'associazione:
a) Assemblea degli associati;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L'Assemblea )
1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote associative e non hanno diritto di voto.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti l'esclusione del socio.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato presso la sede dell'associazione in libera visione a tutti i soci.
ART. 12
(Convocazione)
1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche che consentano la certezza del recapito al destinatario.
3. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci.
4. In alternativa a quanto previsto sopra, la convocazione potrà essere eseguita mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti con diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
3. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) delibera l'esclusione dei soci dell'associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
4. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati con diritto di voto, ne ravvisino l'opportunità.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 15
(Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.
3. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati i consulenti tecnici, anche non associati, qualora nominati;
4. Del Consiglio Direttivo fanno parte i consulenti tecnici, che interverranno senza diritto di voto.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.
7. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro con più anzianità di iscrizione.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
11. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio Onorario a persone che si siano distinte meritevolmente nei confronti dell'associazione o operino nel campo del diabete giovanile e della difesa degli interessi dei giovani diabetici.
ART. 16
(Il Presidente)
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i soci a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Presidente può conferire procure speciali ad altri membri del Consiglio Direttivo per determinati affari o categorie di atti, determinando i limiti della delega.
7. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Segretario, Tesoriere)
1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha compiti amministrativi, redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha compiti di natura finanziaria, tiene e verifica la cassa e la contabilità, registra le entrate e le uscite su di un apposito libro.
ART. 18
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati, derivanti da persone fisiche e giuridiche;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, nei limiti fissati dalla Legge n. 266/91 e dall'art. 10 comma 5 del D. Lgs. n. 460/97;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.
ART. 19
(I beni)
1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può liberamente essere consultato dagli aderenti.
ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 21
(Bilancio)
1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 22
(Convenzioni)
1. Le convenzioni stipulate tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione e può essere liberamente visionata da ogni associato.
ART. 23
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.
ART. 24
(Responsabilità dell'Associazione)
L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 25
(Assicurazione dell'Associazione)
L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.
ART. 26
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
ART. 27
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
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